Art. 6 Compiti delle strutture didattiche
6.1 La struttura didattica provvede alla programmazione e al coordinamento delle attività formative e ne verifica, nel rispetto della libertà di insegnamento, lo svolgimento in modo da realizzare il perseguimento degli obiettivi formativi previsti dai curricula e la piena ed equilibrata utilizzazione delle risorse docenti.
Art. 7 Direttore della Scuola
Il Direttore della Scuola promuove l’autonomia didattica e le specificità della Scuola, formula le strategie didattiche, predispone i relativi progetti di insegnamento, studio, ricerca, formazione culturale e tecnica in base alle disposizioni del D.M. n. 157 del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, supplemento ordinario n.155 del 6 luglio 2007.
Art. 8 Docenti
8.1 I docenti svolgono attività didattica e di ricerca, adempiono ai compiti didattici svolgendo attività di docenza frontale nei corsi di studio, nonché attività didattiche integrative, quali la partecipazione alle commissioni d’esame e di diploma, l’assistenza e ausilio agli studenti per supportarli durante lo svolgimento dei corsi. L’attività di ricerca scientifica è esplicata attraverso spunti innovativi apportati dal docente, anche in collaborazione con le strutture pubbliche e private, nonché l’eventuale sperimentazione di nuove modalità di insegnamento.
8.2 Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche frontali, con la specifica degli argomenti trattati per ciascuna lezione, è certificato dal docente su apposito registro conforme al modello previsto dalla Scuola. Detto registro, conservato nell’archivio della sala docenti, va depositato a conclusione dell'anno accademico, presso la segreteria didattica.
8.3 I docenti assicurano la loro presenza per il ricevimento degli studenti secondo modalità indicate nel programma del corso reso noto attraverso la piattaforma a cui accede lo studente.
8.4 L'orario delle attività formative (orario delle lezioni, calendario degli esami, ecc.) è stabilito dal Direttore della Scuola in modo tale da consentire la migliore fruizione della didattica da parte degli studenti.
Art. 9 Comitato tecnico-scientifico e di valutazione
9.1 Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione (di seguito CTSediV) si occupa del sistema di assicurazione della qualità e autovalutazione per entrambi i cicli formativi triennale e biennale. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2 del Decreto n. 59 del 03/05/2018, Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 svolge funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola stessa, nonché di valutazione dei risultati scientifici e didattici conseguiti, sia al primo che al secondo ciclo.
9.2 Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione è composto da tre membri, di cui un docente universitario di ruolo anche in quiescenza, afferente ai settori scientifico-disciplinari previsti dalla normativa vigente, esterno alla scuola, che assume la funzione di Presidente, un rappresentante del Ministero designato dal Direttore Generale tra i dipendenti di ruolo del Ministero e un membro esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla scuola stessa.
9.3 Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della Scuola Superiore per Mediatori linguistici nel suo complesso, sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, sul programma per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalla scuola sul piano didattico e di inserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito presso la medesima il titolo di studio all'esito dei corsi di secondo ciclo.
Art. 10 Studenti
10.1 Sono studenti della Scuola coloro che risultano regolarmente iscritti ai corso di studio.
10.2 L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata dei contributi richiesti e la consegna di tutti i documenti previsti dal modulo di immatricolazione.
10.3 Il Direttore della Scuola determina, ogni anno, la scadenza per le immatricolazioni e le iscrizioni al Corso di studio in relazione ai termini stabiliti per l'inizio delle attività didattiche.
10.4 Il Direttore della Scuola può accogliere motivate domande di immatricolazione o di iscrizione presentate oltre i termini stabiliti.
10.5 Lo studente può dichiarare, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi, previa presentazione del relativo modulo presso la segreteria didattica. Lo studente rinunciatario è tenuto al versamento dei contributi studenteschi dell’a. a. in corso e a regolarizzare eventuali posizioni debitorie; inoltre è tenuto al versamento del contributo di Rinuncia agli Studi fissato dal Consiglio di Amministrazione.
10.6 Studenti part - time
Gli studenti potranno iscriversi con impegno a tempo pieno o a tempo parziale.
Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi può concordare, all’atto dell’immatricolazione, un percorso formativo con un numero di CFM non superiore a quaranta e non inferiore a venti per ogni anno.
Possono usufruire dell’istituto del tempo parziale tutti gli studenti iscritti che presentino domanda entro il 1 settembre di ogni anno.
Lo studente a tempo parziale è considerato in corso oltre la durata legale del corso a cui è iscritto, per un numero di anni accademici pari a 6 per i corsi di studio triennali e 4 per i corsi di studio biennali. Le ulteriori disposizioni in materia sono disciplinate da apposito regolamento, nonché dalle delibere applicative del CTSediV.
Art. 11 Requisiti per l'ammissione
11.1 Nel rispetto della normativa vigente, le modalità e i contenuti delle prove di ammissione, nonché i criteri di definizione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, sono determinati con congruo anticipo dal Direttore della Scuola, su proposta del Comitato tecnico-scientifico e di valutazione.
11.2 I requisiti per l'ammissione al corso sono definiti dal Bando di Ammissione in conformità all’art. 12 comma 2 del D.M. n. 59 del 03/05/2018, Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 12 Valutazione delle attività didattiche
La valutazione della qualità delle attività didattiche svolte, fatte salve le competenze delle strutture didattiche, avviene a cura del Comitato tecnico-scientifico e di valutazione previsto dal Decreto n. 59 del 03.05.2018, Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 13 Titolo di Studio
Il titolo rilasciato all’esito degli studi di primo ciclo è equipollente ad una laurea triennale della classe L- 12 e conferisce il diritto accademico alla prosecuzione degli studi universitari nella classe LM-94. Il titolo di studio rilasciato all’esito dei corsi di secondo ciclo è equivalente alle lauree magistrali della classe LM- 94 “Traduzione specialistica ed interpretariato” ai soli fini congressuali e concorsuali inerenti all’interpretariato, alla traduzione e alla mediazione linguistica e non consente l’ammissione ai corsi universitari per l’accesso ai quali è richiesta la laurea specialistica o magistrale.
13.1 Il diploma, attestante il conseguimento del titolo di studio, è firmato dal Direttore della Scuola.
13.2 La Scuola rilascia il supplemento al diploma (Diploma Supplement) secondo le linee guida emanate dal Ministro, ai sensi della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, recepita nell'ordinamento italiano dalla legge 11 luglio 2002, n. 148.
Art. 14 Rapporti Internazionali
Nel rispetto delle normative vigenti e secondo principi di reciprocità, la Scuola aderisce, ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università dell'Unione Europea e ad altri programmi di scambio. È condizione per il riconoscimento del programma di studio effettuato all'estero e dei relativi CFM, che lo stesso sia stato approvato dalla struttura didattica competente.
Art. 15 Docenza
La docenza nei corsi è affidata secondo criteri conformi a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1 del D.M. n. 38. Del 10/01/2002, e il D.M. n. 59 del 3 maggio 2018. La valutazione dei curricula verrà effettuata, secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione, dal Direttore della Scuola e da un componente del Comitato tecnico-scientifico e di valutazione.
Art. 16 Verifiche di Profitto
16.1 Le verifiche del profitto danno luogo a votazione.
16.2 Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal programma del corso e alle determinazioni del Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, ferme restando le attribuzioni specifiche dei docenti incaricati degli insegnamenti. Si possono prevedere forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive, anche scritte, da concludersi comunque con un controllo finale.
16.3 Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
16.4 Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore della Scuola e sono composte dal docente titolare del corso e almeno un altro componente.
16.5 I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dal Docente.
16.6 Ai fini del superamento dell’esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 trentesimi. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 trentesimi, può essere conferita con voto unanime della commissione.
16.7 Lo studente è tenuto a firmare il verbale all’atto del riconoscimento, quale attestazione della sua presenza alla prova se scritta, o se trattasi di prova orale, lo studente è tenuto a firmare il verbale, sia la valutazione positiva, sia essa negativa.
16.8 La votazione è riportata e firmata, a cura del docente. Lo studente è tenuto a controfirmare il verbale alla conclusione della prova sia nel caso di superamento, sia nel caso di non superamento della stessa.
16.9 L’esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, nel caso in cui sia stato superato. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
16.10 È consentito allo studente, di ritirarsi o di rifiutare il voto dell’esame, fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza o non abbia accettato il voto, la relativa annotazione sul verbale, non è riportata nella sua carriera.
16.11 L'esito delle prove viene registrato sull’apposita scheda a cura del docente della materia e viene comunicato alla segreteria didattica.
16.12 Il docente per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali, da restituire alla segreteria didattica immediatamente dopo la conclusione di ogni appello.
16.13 Ogni eventuale spostamento della data di un esame deve essere comunicato con la massima tempestività, da parte del docente, alla segreteria didattica che si occuperà di comunicarlo agli studenti.
16.14 Per la prova finale del corso di studio, il Direttore della Scuola nomina una commissione costituita da almeno 5 docenti, di cui uno nominato dal MIUR, fra i quali individua il Presidente. Il voto è sempre espresso in cento decimi e la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei cento decimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere conferita la lode.