Corsi di studio

Corso di Laurea Magistrale LM-94 Mediation Process and Business Negotiations

Il corso di studi intende coniugare elevate competenze linguistiche, ottime capacità di mediazione e solide conoscenze di metodiche di analisi delle strutture e delle dinamiche economiche e aziendali.

Al termine del percorso di studi, gli studenti devono possedere profonde competenze nella teoria e pratica della mediazione specialistica orale e scritta, specifiche capacità nella gestione dei linguaggi dell’economia e del diritto dal punto di vista sia teorico che terminologico, specifiche competenze nell’utilizzo dei sistemi informatici più avanzati, solide competenze nelle discipline relative al marketing internazionale, alla finanza aziendale, alla gestione delle risorse umane e alle strategie economiche e industriali.

Il corso è finalizzato alla formazione di una figura professionale con elevate competenze in due lingue straniere, capace di interpretare e tradurre qualsiasi testo specialistico nell’ambito economico aziendale potendosi porre così come mediatore al fianco di figure apicali del mondo della finanza internazionale o come professionista autonomo.

Gli studenti sapranno utilizzare gli ausili informatici e telematici indispensabili all'esercizio della professione di mediatore e negoziatore. Tali competenze sono specificamente indirizzate a imprese, società, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Più specificamente gli studenti in Mediation Process and Business Negotiations dovranno conseguire i seguenti obiettivi operativi e possedere le seguenti competenze e capacità:

  • approfondita preparazione nella teoria e nelle tecniche della mediazione scritta e orale;
  • approfondita conoscenza delle particolarità dei linguaggi dei settori economici e giuridici;
  • elevate competenze nelle discipline relative al marketing internazionale, alla finanza aziendale, alla gestione delle risorse umane e alle strategie economiche e industriali;
  • capacità di utilizzare gli ausili informatici e telematici indispensabili alla professione di mediatore e negoziatore, e di utilizzo degli strumenti di ricerca e di documentazione tradizionali e informatizzati.

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I Anno

SSD Insegnamento Crediti
L-LIN/12 English Language 8
Second Language* 8
L-FIL-LET/12 Applied Linguistics 6
ING-INF/05
A scelta tra
IT - Customer Relationship Management
Laboratory of computer technology applied to translation and interpretation **
6
  Traineeship 8
SECS-P/08 International Marketing Management 6
SECS-P/09 Corporate Finance, Banking and Trading 6
A scelta tra HR Development and Organisation
English translation and interpretation laboratory **
6
A scelta tra International Law
Second language translation and interpretation laboratory **
6
Totale crediti 60

II Anno

SSD Insegnamento Crediti
L-LIN/12 English Language 9
  Second Language* 9
L-LIN/02 Translation and interpreting workshop 6
SECS-P/02 Economics and Industrial Strategy 6
IUS/04 Business Law 6
  Traineeship 12
  Tesi 12
Totale crediti 60

* Second language options: Spanish; French; German; Arabic; Chinese.
** The laboratories include a common part and a part dedicated to students who want to specialize in translation or who want to specialize in interpreting.

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Regolamento didattico dei corsi di I e II ciclo


DECRETO 3 maggio 2018, n. 59

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  • Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori»;
  • Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
  • Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
  • Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  • Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
  • Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
  • Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;
  • Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare l'articolo 2, comma 138, 139, 140 e 141;
  • Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
  • Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
  • Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, concernente regolamento di riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  • Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
  • Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155 del 6 luglio 2007, supplemento ordinario n. 153, ed in particolare la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;
  • Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157 del 9 luglio 2007, supplemento ordinario n. 155, ed in particolare la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato al medesimo decreto;
  • Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;
  • Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 giugno 1999;
  • Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, alla luce del riordino degli ordinamenti didattici universitari di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  • Ritenuto necessario introdurre modifiche al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, nonche' aggiornamenti alla disciplina riguardante le scuole superiori per mediatori linguistici, valutata la normativa di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  • Ritenuto altresi' necessario prevedere la facolta' per le scuole superiori per mediatori linguistici, riconosciute da almeno 6 anni e previo apposito accreditamento, di attivare corsi di diploma di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti ai soli fini professionali e concorsuali alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94);
  • Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 giugno 2017;
  • Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 febbraio 2018;
  • Vista la nota del 19 marzo 2018 prot. n. 1301 con la quale viene data la comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali;
  • Vista la nota del 20 marzo 2018, prot. n. 1335, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle scuole superiori per mediatori linguistici di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 1986, n. 250.
- Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1997, n. 127, S.O.:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - (Omissis).
96. Con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, e' altresi' rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cuialla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 25 luglio 2002, n. 173, S.O.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- La legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 2006, n. 21.
- Si riporta l'articolo 2, commi da 138 a 141 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230:
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). - (Omissis).
138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche' dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca.
140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, e' di quattro anni. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato;
b) i requisiti e le modalita' di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennita', prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo puo' essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di eta'.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
(Omissis).».
- La legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2012, n. 57.
- Il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante «Regolamento di riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2002, n. 69.
- Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266.
- Il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» e' pubblicato nella Gazz. Uff., Serie Generale, n. 155 del 6 luglio 2007, Suppl. Ordinario n. 153.
- Il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», e' pubblicato nella Gazz. Uff., Serie Generale, n. 157 del 9 luglio 2007, Suppl. Ordinario n. 155.
- Il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, «Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla L. 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della L. 15 maggio 1997, n. 127» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2002, n. 69.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per Direzione, la Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore;
d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore;
e) per decreto, il decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante «Riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
f) per scuole superiori per mediatori linguistici, le scuole pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697;
g) per corsi, i corsi di studio per mediatori linguistici di primo ciclo di durata triennale e di secondo ciclo di durata biennale istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi rispettivamente del decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, e del presente regolamento;
h) per Commissione, la Commissione consultiva e di valutazione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
i) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca istituita ai sensi dell'articolo 2, commi da 138 a 141 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
l) per CUN, il Consiglio universitario nazionale quale organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ai sensi della legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale».

Art. 3
Modifiche al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38

1. I richiami al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, contenuti nel decreto, si intendono riferiti al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Al decreto sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole «classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica", di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea»;
b) all'articolo 2, comma 9, le parole «classe n. 3 delle lauree universitarie - Scienze della mediazione linguistica di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea»;
c) all'articolo 7, comma 1, le parole «la classe delle "Lauree universitarie in scienze della mediazione linguistica" di cui all'allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000» sono sostituite dalle seguenti: «la classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea»;
d) all'articolo 8, comma 1, le parole «specialistica appartenenti alle classi delle lauree universitarie specialistiche in "Interpretariato di conferenza" (n. 39/S) e in "Traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica" (n. 104/S) di cui decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, con le modalita' di cui all'articolo 5 dello stesso decreto» sono sostituite dalle seguenti: «magistrale appartenenti alla classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui all'allegato al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157, supplemento ordinario n. 155 del 6 luglio 2007, relativo alle classi di laurea magistrale, con le modalita' di cui all'articolo 6 dello stesso decreto»;
e) all'articolo 13, comma 1, e nella rubrica, la parola: «specialistica» e' sostituita dalla seguente: «magistrale».

Art. 4
Istituzione dei corsi di secondo ciclo

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto per l'istituzione e attivazione di nuove scuole superiori per mediatori linguistici e di corsi di primo ciclo, le scuole superiori per mediatori linguistici gia' riconosciute ai sensi del decreto, e che hanno attivato corsi di studio di durata triennale da almeno sei anni, possono attivare previo accreditamento corsi di secondo ciclo di durata biennale.
2. L'accreditamento dei corsi di secondo ciclo e' accordato dal Ministero previo parere obbligatorio e non vincolante della Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 7.
3. La Commissione esprime il parere sulla sussistenza delle condizioni atte a garantire:
a) la qualita' formativa;
b) adeguate risorse finanziarie;
c) una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, attrezzature e strumentazioni informatiche;
d) la presenza di biblioteche e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti ammissibili;
e) la continuita' e la stabilita' della didattica nel preminente interesse degli studenti e del corpo docente.
4. Le scuole superiori per mediatori linguistici di cui al comma 1 devono disporre di qualificati docenti con comprovate competenze in ambito di didattica e ricerca nelle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti.
5. I percorsi formativi dei corsi di secondo ciclo sono definiti in conformita' con gli obiettivi formativi qualificanti e con le attivita' formative indispensabili previste dalla classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato» di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale.
6. I titoli di studio rilasciati all'esito dei corsi di secondo ciclo sono equivalenti alle lauree magistrali della classe LM-94 «Traduzione specialistica ed interpretariato» ai soli fini professionali e concorsuali inerenti all'interpretariato, alla traduzione ed alla mediazione linguistica e non consentono l'ammissione a corsi universitari per l'accesso ai quali e' richiesta la laurea specialistica o magistrale.
7. Per la eventuale realizzazione di corsi di laurea magistrale resta fermo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto.

Art. 5
Comitato tecnico-scientifico e di valutazione

1. Le scuole superiori per mediatori linguistici che intendono richiedere l'accreditamento dei corsi di secondo ciclo, oltre a possedere i requisiti strutturali e di qualificazione didattica e scientifica di cui all'articolo 4, devono dotarsi, all'esito positivo dell'istanza di accreditamento, di un sistema di assicurazione della qualita' ed autovalutazione per entrambi i cicli formativi.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto, assume la denominazione di Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, quale organo della scuola con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola stessa, nonche' di valutazione dei risultati scientifici e didattici conseguiti, sia al primo che al secondo ciclo.
3. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione e' composto da tre membri, di cui un docente universitario di ruolo anche in quiescenza, afferente ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento, esterno alla scuola, che assume la funzione di Presidente, un rappresentante del Ministero designato dal Direttore generale tra i dipendenti di ruolo del Ministero e un membro esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla scuola stessa.
4. Il Comitato tecnico-scientifico e di valutazione presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola superiore per mediatori linguistici nel suo complesso, sull'attivita' scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, sul programma per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalla scuola sul piano didattico e di inserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito presso la medesima il titolo di studio all'esito dei corsi di secondo ciclo. La mancata presentazione di tale relazione al Ministero per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare la predetta relazione entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza dal riconoscimento concesso, da adottarsi con motivato decreto del Direttore generale.
5. Per le scuole superiori per mediatori linguistici che non richiedono ovvero non ottengono l'accreditamento dei corsi di secondo ciclo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto.

Art. 6
Commissione consultiva e di valutazione

1. Con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, e' costituita presso il Ministero la Commissione consultiva e di valutazione che sostituisce la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del decreto.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio sulle istanze di riconoscimento delle scuole superiori per mediatori linguistici e di accreditamento dei corsi di studio di durata triennale e dei corsi di secondo ciclo.
3. La Commissione e' composta da:
a) quattro docenti universitari di ruolo anche in quiescenza, designati dal CUN, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attivita' formative caratterizzanti della classe di laurea L-12 e della classe di laurea magistrale LM-94;
b) quattro esperti scelti dal Ministro tra persone di elevata qualificazione e con comprovata esperienza e capacita' relative ai settori delle lingue e dell'interpretariato;
c) un esperto in valutazione e programmazione designato dall'ANVUR;
d) un rappresentante del Ministero.
4. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio della direzione, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro designa, tra i componenti nominati, il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parita'.
5. La Commissione dura in carica tre anni e i singoli componenti possono essere confermati una sola volta.
6. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicita' delle decisioni e delle valutazioni.
7. La Commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e puo' procedere ad audizioni, anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del Direttore generale.
8. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni specifiche, possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto e a titolo gratuito, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente.
9. L'incarico di membro della Commissione e' incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori di tutte le scuole superiori per mediatori linguisti. I membri della Commissione non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, ne' avere presso le stesse incarichi di insegnamento o di gestione in atto.
10. L'attivita' di componente della Commissione e' svolta a titolo gratuito.
11. La Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del decreto resta in carica fino alla costituzione della Commissione. A far data dalla pubblicazione del presente regolamento, la Commissione tecnico-consultiva non puo' accettare nuove istanze di riconoscimento o accreditamento.

Art. 7
Procedura di accreditamento

1. Le scuole superiori per mediatori linguistici che intendono attivare corsi di secondo ciclo ai sensi dell'articolo 4 devono presentare apposita istanza al Ministero.
2. L'istanza, presentata esclusivamente secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, deve essere corredata da:
a) proposta di modifica dello statuto della scuola adeguata alla proposta di attivazione del secondo ciclo;
b) regolamento didattico dei corsi di secondo ciclo proposti;
c) documentazione attestante i requisiti di qualificazione didattico-scientifica e di ricerca del personale docente, atti a garantire la copertura dell'intera offerta formativa e risultanti anche dal curriculum di studio e professionale;
d) documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti adeguati all'ampliamento dell'offerta formativa e al potenziale numero di iscritti: dimensione delle aule, numerosita' delle classi, dotazione dei laboratori. Con provvedimento ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i parametri relativi ai predetti requisiti.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il responsabile del procedimento del Ministero trasmette alla Commissione di cui all'articolo 6 copia dell'istanza e della relativa documentazione secondo le modalita' di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di accreditamento non sia stato nel frattempo concluso.
4. Entro 90 giorni dal ricevimento, la Commissione formula motivato parere sull'istanza di accreditamento, tenuto conto della sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e delle possibilita' occupazionali nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti, nonche' dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso le istituzioni universitarie.
5. Ai fini della formulazione del parere e' facolta' della Commissione accertare, anche con eventuali visite ispettive a carico dei soggetti istanti, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica, di ricerca e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. Per tali visite ispettive la Commissione puo' richiedere alla Direzione la formazione di un nucleo ispettivo composto da non piu' di tre unita' di cui almeno un esperto indicato dall'ANVUR. La formazione del nucleo ispettivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non piu' di ulteriori 60 giorni.
7. L'accreditamento dei corsi di secondo ciclo e' concesso ovvero negato con decreto, specificamente motivato, del direttore generale sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso parere.
8. Il decreto di cui al comma 7 indica la sede nella quale la scuola e' abilitata a operare e a istituire e ad attivare corsi di secondo ciclo di durata biennale.
9. Il decreto di cui al comma 7 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8
Reiterazione dell'istanza
1. Le scuole superiori per mediatori linguistici cui sia stato negato l'accreditamento di un percorso formativo di secondo ciclo possono produrre una nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilita' e' adottato dal Direttore generale previo parere obbligatorio della Commissione.

Art. 9
Effetti dell'accreditamento

1. Il provvedimento di accreditamento di cui all'articolo 7 abilita le scuole superiori per mediatori linguistici ad istituire e ad attivare corsi di studio di secondo ciclo e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi ammissibili al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.
2. Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 4, il Ministero puo' disporre in qualsiasi momento, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole superiori per mediatori linguistici, a norma dell'articolo 7, comma 5.
3. Qualora venga accertata la perdita di requisiti di idoneita' di cui all'articolo 4, puo' essere adottato, su conforme parere della Commissione, previo contraddittorio con i soggetti interessati, il decreto di revoca dell'accreditamento, che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. In caso di revoca, la scuola assicura il completamento del corso agli studenti iscritti ed e' preclusa l'attivazione di un nuovo ciclo.
4. Con provvedimento del Direttore generale, su istanza delle scuole superiori per mediatori linguistici interessate e previo parere favorevole della Commissione, e' autorizzato il trasferimento della sede. Il trasferimento della responsabilita' legale delle stesse e' comunicato al Ministero per la presa d'atto.

Art. 10
Regolamenti didattici

1. Le scuole superiori per mediatori linguistici adottano i regolamenti didattici dei corsi di secondo ciclo in conformita' agli obiettivi formativi qualificanti e alle attivita' formative indispensabili individuate per la classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).
2. Per il conseguimento del titolo di studio di secondo ciclo e' prevista la presentazione di un progetto finale, elaborato in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore scelto tra professori e ricercatori universitari afferenti ai settori di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del titolo di secondo ciclo fanno parte un docente universitario afferente ai settori di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento e un esperto, entrambi designati dal Ministero.
4. Le scuole superiori per mediatori linguistici possono organizzare, in accordo con enti pubblici e privati, stage e tirocini curriculari ed extracurriculari per gli specifici profili professionali.
5. I corsi di secondo ciclo, in considerazione della loro natura professionalizzante, non possono essere erogati in modalita' telematica.
6. Il regolamento didattico e' adottato e modificato con le procedure previste nello statuto della scuola superiore per mediatori linguistici. Le modifiche apportate sono approvate dal Ministero, sentita la Commissione.

Art. 11
Docenza nei corsi

1. Le attivita' formative dei corsi di primo e secondo ciclo sono affidate, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo dei docenti, a professori e a ricercatori delle universita' italiane e straniere, in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
2. Le attivita' formative possono essere affidate anche ad esperti in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica, nonche' di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attivita' relative alle materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento.
3. La qualificazione dei docenti dei corsi di cui ai commi 1 e 2 deve risultare dal curriculum di studio e professionale, che e' pubblicato sul sito internet istituzionale della scuola.
4. Il reclutamento dei docenti e' effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione.
5. Alle scuole superiori per mediatori linguistici che non intendono attivare corsi di secondo ciclo ovvero che non ottengono il relativo accreditamento la percentuale di cui al comma 1 si applica entro un triennio a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. L'articolo 9 del decreto e' abrogato.

Art. 12
Criteri di ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo ed obiettivi formativi

1. I corsi di studio di secondo ciclo attivati nelle scuole superiori per mediatori linguistici hanno lo scopo di fornire alle studentesse e agli studenti una elevata competenza nell'interpretariato e nella traduzione, una approfondita conoscenza delle particolarita' dei linguaggi settoriali e dei relativi ambiti di riferimento, una elevata preparazione nella teoria e nelle tecniche dell'interpretariato e della traduzione e capacita' di utilizzare gli strumenti di ricerca e di documentazione tradizionali ed informatizzati, oltre a fornire capacita' di concepire, gestire e valutare progetti articolati di traduzione e interpretariato, aspetti professionalizzanti degli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).
2. Per essere ammessi ai corsi di secondo ciclo occorre essere in possesso di un diploma per mediatori linguistici di primo ciclo rilasciato da scuole superiori per mediatori linguistici riconosciute, ovvero di una laurea o laurea magistrale di cui all'allegato 1 lettera a) del presente regolamento, o di altro titolo estero riconosciuto come equipollente. Ai fini dell'ammissione le scuole superiori per mediatori linguistici, in considerazione della natura professionalizzante del corso di secondo ciclo, valutano, altresi', le competenze linguistiche del candidato e possono attivare percorsi integrativi di potenziamento linguistico per quei candidati che non sono ritenuti in possesso di un livello sufficiente.

Art. 13
Allineamento allo spazio europeo dell'educazione superiore

1. Le scuole superiori per mediatori linguistici autorizzate al rilascio dei titoli di primo ciclo, nonche' quelle autorizzate al rilascio dei titoli di secondo ciclo, ai sensi del presente regolamento, sono tenute al rilascio del supplemento al diploma (diploma supplement) contestualmente a quello del titolo finale, secondo le linee guida emanate dal Ministro, ai sensi della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, recepita nell'ordinamento italiano dalla legge 11 luglio 2002, n. 148.
2. In favore degli iscritti ai corsi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilita' per i cittadini appartenenti all'Unione europea o in essa regolarmente residenti, nonche' le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.

Art. 14
Istituzione della banca dati degli studenti della mediazione linguistica

1. E' costituita, secondo modalita' definite con provvedimento ministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati degli studenti e dei diplomati delle scuole superiori per mediatori linguistici, con oneri a carico delle stesse, ai fini del monitoraggio dei risultati del percorso formativo e delle attivita' di verifica.

Art. 15
Termini procedimentali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, sono fissati rispettivamente in 90 e in 120 giorni.

Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 maggio 2018

Il Ministro: Fedeli

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 1578